Art. 2
2 / 3Regime dei titoli acquisiti prima del 3 marzo 2024
In vigore dal 3 dic 2025
1. È fatto salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso ai sensi degli articoli da 18 a 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 prima del 3 marzo 2024 in favore dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, 20 novembre 2006, ovvero quelli di cui al predetto articolo 33-bis della citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-06;169#art-2