Art. 4 · Conservazione, fruizione e valorizzazione

Art. 4

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Conservazione, fruizione e valorizzazione

In vigore dal 5 dic 2025
1. Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all', comma 1, la Regione si impegna ad assicurarne e sostenerne la conservazione, a destinarlo ad attività strumentali al raggiungimento di finalità di interesse pubblico e a favorirne la valorizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-03;174#art-4