Art. 3
3 / 6Effetti del trasferimento
In vigore dal 5 dic 2025
1. Il trasferimento in proprietà del bene di cui all', comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna, la Regione subentra nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali.
Dalla stessa data ad essa competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-03;174#art-3