Art. 4 · Disposizioni finanziarie

Art. 4

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 15 ott 2025
1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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