Art. 99 · Beni immobili e diritti reali immobiliari (articolo 14 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
AllegatoSez. II

Art. 99

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Beni immobili e diritti reali immobiliari (articolo 14 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

In vigore dal 13 ago 2025
1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione; b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata; c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell' sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti; d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.
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