Art. 9
Allegato 3Parte VI

Art. 9

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In vigore dal 13 ago 2025
1. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni e attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette a ottenere il rilascio dei medesimi. 2. Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti. 3. Quietanze relative a oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-9-2