Allegato›Titolo III
Art. 81
170 / 240Prova del pagamento delle imposte (articolo 14 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
In vigore dal 13 ago 2025
1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei commi 2, 3 e 4.
2. L'ufficio indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.
3. Nel caso previsto dall', comma 2, l'ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'articolo 2678, terzo comma, del codice civile.
4. Le imposte riscosse dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati.
Storico versioni
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