Allegato›Titolo III
Art. 80
169 / 240Soggetti obbligati al pagamento (articolo 11 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all' e le volture di cui all' e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.
2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-80