Allegato›Titolo II
Art. 79
162 / 240Oggetto e misura dell'imposta (articolo 10 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell', anche se relative a immobili strumentali, ancorchè soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di cui all', primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicazione dell', comma 3, della parte I, della tariffa di cui all'allegato 1 del presente testo unico.
2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 200 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili nè costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione.
3. Non sono soggette a imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato nè quelle relative a trasferimenti di cui all', salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
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