Art. 32 · Risoluzione del contratto (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
AllegatoCapo III

Art. 32

79 / 240

Risoluzione del contratto (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

In vigore dal 13 ago 2025
1. La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall' o dall' della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al presente testo unico. 2. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-32