Art. 28 · Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
AllegatoCapo III

Art. 28

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Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono a un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo. 2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprietà dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.
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