Art. 22 · Effetti della registrazione (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
AllegatoSez. II

Art. 22

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Effetti della registrazione (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

In vigore dal 13 ago 2025
1. La registrazione, eseguita ai sensi dell', attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce a essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'articolo 2704 del codice civile. 2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell' e i modelli di cui all' e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, a eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti. 3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Nei casi previsti dall' in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento.
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