Art. 21
Allegato 3Parte VI

Art. 21

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In vigore dal 13 ago 2025
1. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-21-2