Art. 156 · Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
AllegatoCapo IV

Art. 156

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Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Salvo quanto disposto dai successivi , i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente titolo. Tuttavia, gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell', al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.
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