Allegato›Capo II
Art. 136
16 / 240Applicazione dell'imposta in misura fissa (articolo 59 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
In vigore dal 13 ago 2025
1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro:
a) per le donazioni di beni culturali sottoposti a tutela di cui all', comma 1, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione prevista dall', comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, a eccezione dei titoli di cui all', comma 1, lettere h) e i).
2. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-136