Art. 131 · Notificazioni (articolo 49 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
AllegatoCapo VII

Art. 131

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Notificazioni (articolo 49 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Gli avvisi previsti nella presente parte III sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o di conciliazione.
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