Allegato›Capo VI
Art. 129
159 / 240Presunzione di legato (articolo 46 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell'attivo ereditario appartengono a un terzo è considerato legato a favore di questo, se non è dimostrato che alla data dell'apertura della successione i beni già gli appartenevano.
2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato, se l'esistenza del debito non è dimostrata nei modi indicati nell'.
3. L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-129