Allegato›Capo V
Art. 122
139 / 240Versamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali (articolo 39 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della successione possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali sottoposti o meno a tutela, di cui all', e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.
2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero della cultura e all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, nel termine previsto dall' per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine.
3. Il Ministero della cultura attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell', comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli.
4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della cultura e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato.
5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero della cultura, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione.
6. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.
7. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso.
L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 6.
8. Il Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero della cultura dà immediata comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall', comma 1, primo periodo.
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