Allegato›Sez. III
Art. 109
190 / 240Spese mediche e spese funerarie (articolo 24 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione.
2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a euro 1.032,91.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-109