Art. 105 · Passività deducibili (articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
AllegatoSez. III

Art. 105

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Passività deducibili (articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'. 2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 106 a 109.
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