Art. 103 · Crediti (articolo 18 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
AllegatoSez. II

Art. 103

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Crediti (articolo 18 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

In vigore dal 13 ago 2025
1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse; c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto; d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle a esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'.
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