Art. 102 · Rendite e pensioni (articolo 17 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)
AllegatoSez. II

Art. 102

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Rendite e pensioni (articolo 17 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)

In vigore dal 20 dic 2025
1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: a) il valore pari a quaranta volte l'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all'allegato 4 al presente testo unico, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa. 2. Il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 4 al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione. 3. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 2 non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. 4. Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nonché per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera c), e all', comma 2, lettera c), relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-102