Art. 1 · Trasferimento di beni

Art. 1

1 / 6

Trasferimento di beni

In vigore dal 20 ago 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e 59; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della difesa, della cultura e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Trasferimento di beni 1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto. 2. La Regione è autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 53, 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna. 4. Il trasferimento previsto dal presente decreto non modifica il regime di tutela al quale i beni sono sottoposti ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-07-10;114#art-1