Art. 6 · Conservazione e fruizione

Art. 6

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Conservazione e fruizione

In vigore dal 19 ago 2025
1. Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all', comma 1, e della collezione di cui all', comma 1, l'ente al quale sono trasferiti i beni si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attività strumentali al raggiungimento di finalità di interesse pubblico, nonché a garantirne la valorizzazione e la più ampia fruizione pubblica.
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