Art. 5 · Trasferimento della collezione museale

Art. 5

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Trasferimento della collezione museale

In vigore dal 19 ago 2025
1. I beni, costituenti la collezione museale attualmente conservata ed esposta nel bene di cui all', comma 1, di proprietà statale e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra gli uffici statali e regionali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alla Regione con la sottoscrizione di un verbale di consegna. 2. La Regione è autorizzata a trasferire al Comune di Palmanova i beni di cui al comma 1. Il verbale di consegna è sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Palmanova e costituisce titolo per il trasferimento in proprietà dei beni in favore del medesimo Comune. 3. Gli effetti di cui al comma 2 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 1 da parte del Comune di Palmanova. 4. I beni trasferiti entrano a far parte del demanio culturale dell'Ente destinatario.
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