Art. 4
4 / 8Effetti del trasferimento
In vigore dal 19 ago 2025
1. Il trasferimento in proprietà del bene di cui all', comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna, l'ente al quale è trasferito il bene di cui all', comma 1, subentra nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali.
Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-07-10;112#art-4