Art. 7
7 / 25Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all'
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nel rispetto dei requisiti minimi per l'approvazione indicati nell'allegato VI»;
b) al comma 2:
1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuate dal gestore idro-potabile»;
2) alla lettera i), le parole: «della conformità di materiali» sono sostituite dalle seguenti: «della conformità di prodotti, reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono»;
c) al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) quando un parametro può derivare esclusivamente dall'impiego di una specifica tecnica di trattamento, di un metodo di disinfezione o di un materiale a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, e tale tecnica o metodo o materiale non sono utilizzati dal gestore idro-potabile;»;
d) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «Le forniture idro-potabili» sono sostituite dalle seguenti: «I sistemi di fornitura idro-potabile»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma, il gestore della fornitura idro-potabile richiede espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione del presente articolo all'autorità sanitaria territorialmente competente.
L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato riscontro da parte dell'autorità sanitaria locale territorialmente competente, decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni da parte della stessa autorità.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-7