Art. 6
6 / 25Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all'
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite le seguenti: «e destinate»;
b) le parole: «Autorità ambientali delle» ovunque ricorrono sono soppresse;
c) al comma 1, dopo le parole: «rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «rese disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui all' della legge 28 giugno 2016, n. 132,» e le parole: «dai PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192,» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dai PSA di cui all', comma 7,»;
d) al comma 9, le parole: «sono messe a disposizione del SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «sono messe a disposizione del SINA- SINTAI»;
e) al comma 12, le parole: «Autorità ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e autorità sanitarie»;
f) al comma 14, le parole: «trasmettono a ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono a ISPRA attraverso il SINA- SINTAI e aggiornano»;
g) al comma 16, le parole: «per l'interoperabilità dei dati di SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «per l'interoperabilità dei dati di SINA- SINTAI»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-6