Art. 5 · Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

Art. 5

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Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole: «acque da destinare» sono inserite le seguenti: «e destinate», le parole: «l'interoperabilità dei sistemi informativi SINTAI» sono sostituite dalle seguenti: «l'interoperabilità dei sistemi informativi SINA-SINTAI» e le parole: «delle Autorità ambientali regionali,» sono soppresse; b) al comma 6, le parole: «alla filiera» sono sostituite dalle seguenti: «al sistema di fornitura» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»; c) al comma 7, lettera a), le parole: «della filiera» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di fornitura»; d) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la periodicità specificata nell'allegato VI al presente decreto».
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