Art. 4 · Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

Art. 4

4 / 25

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, nel punto di consegna dell'acqua alla casa e all'apparecchiatura di trattamento e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto dall', comma 3.»; b) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera cc» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera cc)»; c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e quelli di cui all'allegato I, Parte D,»; d) al comma 4, lettera a), numero 2), dopo le parole: «fattibilità tecnica ed economica di tali misure» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso ciò sia ritenuto utile a sostenere i provvedimenti di cui al punto 1);».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-4