Art. 3 · Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

Art. 3

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Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «articoli da 5 a 15» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle specifiche esenzioni previste agli , commi 5 e 7, e 8, comma 5»; b) al comma 4, le parole: «I gestori idro-potabili» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori del servizio idro-potabile che gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-3