Art. 23 · Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

Art. 23

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Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le attività di cui all', comma 2, nonché per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al medesimo , comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».
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