Art. 2 · Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

Art. 2

2 / 25

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera c), le parole: «comma 1), lettera a, punto 2)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), punto 2)»; 2) alla lettera d), le parole: «ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari,» sono soppresse; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita ovvero utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino ai punti di rispetto della conformità dell'acqua di cui, rispettivamente all', comma 1, lettere c) e d), e qualora siano destinate a essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, dal predetto punto in poi sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le acque potabili erogate dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua, quali definite, rispettivamente, all', comma 1, lettere f) e ii-ter), devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all', comma 1, lettera e), con responsabilità del gestore idro-potabile e del gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) per gli ambiti di rispettiva competenza. Dal punto di rispetto della conformità di cui all', comma 1, lettera e), in poi, le acque di cui al primo periodo, rientrando nella somministrazione diretta di bevande, sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.»; d) al comma 5, le parole: «, sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli , e ai pertinenti allegati» sono sostituite dalle seguenti: «non sono soggette alle disposizioni di cui agli , nonché ai pertinenti allegati, tenuto anche conto delle esenzioni di cui all', comma 5»; e) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9, nonché ai pertinenti allegati.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-2