Art. 15 · Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

Art. 15

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Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), le parole: «al consumo umano, per parametri» sono sostituite dalle seguenti: «al consumo umano, o per parametri»; b) al comma 6, la parola: «riportate» è sostituita dalla seguente: «riportare».
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