Art. 11 · Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

Art. 11

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Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «conferendo priorità» sono inserite le seguenti: «, in modo non esclusivo» e dopo le parole: «al punto di utenza» sono inserite le seguenti: «di aree e strutture pubbliche»; b) al comma 7, le parole: «relative all'analisi dei parametri indicati» sono sostituite dalla seguente: «indicate»; c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. La metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano, di cui alla decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione dell'11 marzo 2024, assume rilevanza ai fini di cui al comma 10.»; d) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e "somma di 4 PFAS" di cui all', comma 1, assumono rilevanza le Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate e da destinare al consumo umano, adottate con la comunicazione della Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.».
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