Capo II
Art. 9
9 / 25In vigore dal 13 giu 2025
Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale
1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte le seguenti: «b-quinquies) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all', comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all' della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;
b-sexies) l'associazione di cui all', comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all' della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi.»;
b) all', comma 1, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte le seguenti: «b-quinquies) il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'associazione di cui all', comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la società tra professionisti di cui all' della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;
b-sexies) l'associazione di cui all', comma 3, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all' della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi non determinano il reddito sulla base dell'adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la società partecipata.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purchè non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81#art-9