Art. 8
Capo II

Art. 8

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In vigore dal 13 giu 2025
Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale 1. All'articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica: a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'aliquota di cui all', comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società, con l'aliquota di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purchè non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
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