Capo IV
Art. 20
20 / 25In vigore dal 13 giu 2025
Modifica all'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 69, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta dovuta» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «delle imposte dovute» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro».
2. All'articolo 41 del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta dovuta» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 250 euro»;
b) al secondo periodo dopo le parole: «delle imposte dovute» sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo di 150 euro».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81#art-20