Capo II
Art. 13
13 / 25In vigore dal 13 giu 2025
Deduzione del costo del lavoro incrementale
1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
«b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «elementi immateriali» sono inserite le seguenti: «, la maggiorazione del costo del lavoro»;
b) all':
1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»;
2) al comma 2, le parole: «e le perdite su crediti,» sono sostituite dalle seguenti: «, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro».
2. In deroga all' della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025- 2026.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81#art-13