Art. 13
Capo II

Art. 13

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In vigore dal 13 giu 2025
Deduzione del costo del lavoro incrementale 1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: «b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «elementi immateriali» sono inserite le seguenti: «, la maggiorazione del costo del lavoro»; b) all': 1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»; 2) al comma 2, le parole: «e le perdite su crediti,» sono sostituite dalle seguenti: «, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro». 2. In deroga all' della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025- 2026.
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