Art. 8 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 8

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 17 mag 2025
1. In sede di prima applicazione, le disposizioni del presente decreto non si applicano alle università non statali legalmente riconosciute. Con decreto del Ministro sono individuati i termini e le modalità di applicazione alle università non statali legalmente riconosciute. 2. Ai sensi dell', comma 3, sono disciplinate, altresì, le modalità di iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all' per gli studenti già iscritti, anche nelle università non statali legalmente riconosciute, sia ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all', sia ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria di cui all', comma 3, e di riconoscimento dei CFU già acquisiti. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché alle riserve di posti previste dalle università per le accademie militari.
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