Art. 7 · Finanziamento delle università

Art. 7

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Finanziamento delle università

In vigore dal 17 mag 2025
1. Il numero di studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all' viene considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all' della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a partire dall'immatricolazione al secondo semestre.
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