Art. 5 · Discipline qualificanti comuni

Art. 5

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Discipline qualificanti comuni

In vigore dal 17 mag 2025
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro, sentito il CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nelle aree di scienze biologiche, scienze chimiche e biochimiche, scienze fisiche, le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all', comma 1, e delle classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico rientranti nell'area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all', comma 3. 2. I programmi formativi del primo semestre dei corsi di cui al comma 1 sono uniformi e coordinati a livello nazionale, garantendo l'armonizzazione dei piani di studio e un numero complessivo di CFU relativi alle discipline qualificanti comuni, da definire con il decreto di cui al comma 1, e comunque non inferiore a diciotto CFU.
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