Art. 2
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In vigore dal 17 mag 2025
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;
b) «CUN»: il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18;
c) «legge di delega», la legge 14 marzo 2025, n. 26;
d) «semestre filtro»: il primo semestre immediatamente successivo all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all';
e) «iscrizione»: l'iscrizione al semestre filtro e al primo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico diversi da quelli di cui all';
f) «immatricolazione»: l'iscrizione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all' e al secondo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale diversi da quelli di cui all';
g) «SSN»: il Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
h) «CFU»: i crediti formativi universitari di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-05-15;71#art-2