Art. 10 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 10

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 17 mag 2025
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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