Art. 3 · Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29

Art. 3

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Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29

In vigore dal 12 lug 2025
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: «da adottare entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro diciotto mesi»; b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2025, al fine di introdurre in maniera graduale la valutazione multidimensionale unificata, sono definite le modalità e i territori coinvolti per una prima sperimentazione della durata di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026, riferita alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata di cui al presente articolo, da avviare a campione prevedendo la partecipazione di una provincia per regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41. Ai fini della sperimentazione il Ministero della salute si avvale del supporto dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 8-ter. Le disposizioni previste dal decreto cui al comma 7 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al comma 8-bis a decorrere dal 1° gennaio 2026 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.».
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