Art. 3
3 / 11Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi
In vigore dal 6 ago 2026
1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.
Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:
a) benzina: euro 672,90 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199.
3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. Ferma restando la destinazione stabilita dall' del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall' del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Note all'articolo
- Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 2) che dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026 l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.
- Il D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113, ha disposto (con l'art. 1, comma 4-ter) che dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026 "l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri".
- Il D.L. 27 luglio 2026, n. 133, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri".
- Il D.L. 5 agosto 2026, n. 139, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-28;43#art-3