Art. 71 · Altre disposizioni (articolo 11 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
AllegatoSez. IV

Art. 71

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Altre disposizioni (articolo 11 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

In vigore dal 27 mar 2025
Altre disposizioni ( decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) 1. La ritenuta di cui all', comma 1, è applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all', comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi e altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio 1997. 2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all', comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell', comma 8, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1 per cento del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito. 3. I riferimenti alle ritenute di cui all', comma 1, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data del 18 maggio 1996 si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'. 4. Con uno o pidecreti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce: a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all', comma 2, lettera a), nonché le modalità e i termini di conservazione della stessa; b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli ; c) l'elenco degli Stati e territori di cui all', comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco è aggiornato con cadenza semestrale. 5. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato. 6. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
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