Art. 63 · Ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti (articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
AllegatoSez. IV

Art. 63

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Ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti (articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

In vigore dal 27 mar 2025
Ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti ( decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) 1. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all', nonché nella misura del 12,50 per cento gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, e delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e delle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati e territori, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche; b) soggetti di cui all' del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate; c) enti di cui all', comma 1, lettera c), e quelli di cui all' del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio; d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società. 2. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza. 3. L'imposta di cui al comma 2 si applica sugli interessi e altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1. 4. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli. 5. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata da Poste italiane S.p.a. conformemente a quanto disposto dall', comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'.
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