Art. 52 · Ritenuta a titolo d'imposta e versamento dell'imposta sulle riserve matematiche e dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi (articolo 1, commi 2, 2-bis, lettera b-ter), 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265)
AllegatoSez. II

Art. 52

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Ritenuta a titolo d'imposta e versamento dell'imposta sulle riserve matematiche e dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi (articolo 1, commi 2, 2-bis, lettera b-ter), 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265)

In vigore dal 20 dic 2025
Ritenuta a titolo d'imposta e versamento dell'imposta sulle riserve matematiche e dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi (, commi 2, 2-bis, lettera b-ter), 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265) 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 settembre 2002, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall' della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2 per il quinto anno precedente, la differenza pu essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell' anche oltre il limite previsto dal comma 10 del medesimo articolo, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'. Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025. 2. La percentuale indicata nel comma 1 è aumentata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento. 3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 1 e 2. 4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 1 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 1 e 3 ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai soggetti di cui all', comma 3, terzo periodo. L'imposta di cui al comma 1 è commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non è stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-52