Art. 45 · Ritenuta sui premi e sulle vincite (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 5 decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66)
AllegatoSez. I

Art. 45

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Ritenuta sui premi e sulle vincite (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 5 decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66)

In vigore dal 20 dic 2025
Ritenuta sui premi e sulle vincite ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66... ) 1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell' del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell', comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 2. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 20 per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel 25 per cento in ogni altro caso. 3. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. 4. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco. 5. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. 6. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge. 7. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quando corrisponde i premi indicati nell' della legge 24 marzo 1942, n. 315, e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall', comma 2, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell' del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. 8. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 7 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza. 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-45